Violenza di genere

Firmato l'accordo per regolamentare la fruizione nelle banche del congedo a favore delle donne vittime della violenza di genere.

Nella giornata mondiale della donna, unendoci all'iniziativa della rete delle Consigliere di Parità ed alla protesta organizzata dalle donne di oltre 40 paesi, come OO.SS. abbiamo voluto fare un passo non solo simbolico ma anche concreto, per dare un nostro contributo alle donne che subiscono violenza, favorendo l’applicazione di quanto prevede la legge in tema di congedi.

Il d.lgs. n.80 del 15 giugno 2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” ha previsto, all’art.24, per le donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi nell’arco di tre anni. Tale congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali.

Violenza sulle donneCon l’Accordo nazionale firmato oggi unitariamente con ABI si è inteso quindi stabilire le modalità di utilizzo di tali congedi e concordare alcuni elementi migliorativi del decreto stesso.

L’Accordo prevede che:

• il congedo è computato nelle giornate nelle quali è prevista l’attività lavorativa;
• il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera. Il congedo su base oraria è consentito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero riferito al mese immediatamente precedente (come previsto dalla legge) ed è cumulabile, nell’arco della stessa giornata, con permessi o riposi previsti dalle norme contrattuali o di legge;
• per il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera pari al 100% delle sole voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione;
• la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare l’azienda con cinque giorni di anticipo (anziché sette come prevede la legge) producendo la certificazione prevista;
• il periodo di congedo è computato a tutti gli effetti ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del TFR e del premio aziendale;

Infine nell’accordo le Parti si sono impegnate ad attivarsi comunemente affinché le disposizioni applicative consentano anche la fruizione per periodi minimi di un’ora giornaliera.

Queste OO.SS., apprezzando la disponibilità dimostrata in questa occasione da Abi, confermano l’importanza e la volontà di mantenere sempre alto l’impegno a favore delle donne sul tema delle Pari Opportunità e della Violenza di Genere.

Per questo chiedono che questo accordo rappresenti un primo passo, affinché nel settore siano valorizzati al meglio tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione e siano intensificati i necessari confronti in tutte le sedi previste a partire dal livello nazionale. Siamo certi che le Parti, che hanno già dimostrato la capacità di elaborare proposte innovative, continueranno a dare il loro contributo su temi di tale importanza.