Festività soppresse 2019

Ai sensi dell’art. 56 del CCNL 31 marzo 2015 (quadri direttivi e aree professionali) e dell’art. 14 del CCNL 13 luglio 2015 (dirigenti), ai lavoratori spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

I sopracitati permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato e nel caso in cui il dipendente abbia diritto, per quei giorni, all’intero trattamento economico.

La cadenza delle giornate di ex festività per l’anno 2019 è la seguente:

‐ 19 marzo: San Giuseppe (Martedì)
‐ 30 maggio: Ascensione (Giovedì)
‐ 20 giugno: Corpus Domini (Giovedì)
‐ 4 novembre: Unità Nazionale (Lunedì)

Pertanto Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì per le Aree Professionali è pari a 4 (quattro).

Per i quadri direttivi e per i dirigenti viene confermata la rinuncia ad una giornata di ex festività è devoluta quale contributo al Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione (FOC) (art.32 punto 4 ccnl 31 marzo 2015 art.14 4° comma ccnl 13 luglio 2015).

Mentre per gli appartenenti alle Aree Professionali il contributo al FOC è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua (7 ore e 30 minuti) di banca delle ore.

Per quanto riguarda le festività civili coincidenti con la Domenica, visto che la ricorrenza del 2 giugno ricade in tale previsione, in alternativa al compenso aggiuntivo dovuto dall’azienda e tenuto conto dei vigenti accordi aziendali, i lavoratori hanno diritto ad un’ulteriore giornata di permesso.


Festività soppresse 2018

Calendario

Ecco qui i permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività per l’anno 2018. Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la pr...