I tuoi diritti

 
La legge 53/2000 all’art. 7 prevede che i lavoratori possano richiedere l’anticipazione del Tfr per sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi per:

- astensione facoltativa per maternità;
- formazione;
- formazione continua.

Il ministero del Lavoro ha fornito le prime istruzioni relativa all’applicazione della disposizione.

Possono pertanto, richiedere l’anticipazione i lavoratori a tempo indeterminato:

- genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgono del diritto di assenza facoltativa o per la malattia del bambino;
- che abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
- che partecipino a iniziative di formazione continua, anche aziendali.

Alle nuove ipotesi introdotte dalla legge si applicano le disposizioni previste per gli altri casi di anticipazione.

Sono quindi condizioni di accesso al beneficio:

- la maturazione di almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- il contenimento dell’anticipazione entro il 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta ed entro i limiti del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, e non può più essere richiesta qualora il dipendente abbia già ottenuto il beneficio per un congedo parentale o formativo o per altri motivi previsti dalla legge (spese mediche o acquisto della prima casa).

La domanda deve contenere l’indicazione della data di inizio del congedo per il quale si richiede l’anticipazione. In particolare, per consentire l’adempimento dell’obbligo di corrispondere l’anticipazione unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede tale data, si ritiene che i termini minimi previsti dalla legge per la presentazione della domanda debbano essere rigorosamente osservati dai lavoratori aventi diritto.

Tuttavia, i lavoratori interessati possono richiedere congedo e anticipazioni anche con un intervallo maggiore rispetto alla data di inizio dell’assenza di 15 giorni (nel caso di congedo parentale) o di 30 giorni (nel caso di congedo formativo).

La richiesta economica deve essere contenuta nei limiti della sua funzione di integrazione o sostituzione della retribuzione, nonché di copertura degli oneri contributivi per l’eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita purché l’onere economico sia documentato contestualmente alla domanda di anticipazione.

Qualora poi il lavoratore ritenga che le spese da sostenere siano superiori all’ammontare della contribuzione non corrisposta, egli deve fornire la relativa documentazione probatoria al fine di ottenere un’anticipazione di entità superiore, sempre nel limite del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

(Circ. Min. Lav. 29/11/2000 n. 85)