ADOZIONI NAZIONALI
Congedi per maternità e paternità
Il congedo di maternità può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento.
Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Tale congedo, se non richiesto dalla madre, può essere richiesto alle medesime condizioni anche dal padre (art. 27-31).
Congedo parentale
I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad usufruire dello stesso congedo parentale previsto per i genitori naturali, alle seguenti condizioni:
• il limite di età per il diritto all’indennità del 30% è elevato a sei anni;
• il congedo parentale, nel caso di minore di età compresa fra i sei e i dodici anni, può essere usufruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia;
• anche i genitori adottivi e affidatari hanno diritto ad usufruire fino ad un massimo di 11 mesi (7 per il padre e 6 per la madre).
Riposi, permessi e congedi
Entro il primo anno di vita del bambino, le disposizioni previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori adottivi e affidatari.
ADOZIONI INTERNAZIONALI
Congedo per maternità
I genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo, hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
• congedo per maternità per tre mesi, anche se il minore ha superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età;
• congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione.
Tale congedo, che non comporta nè indennità nè retribuzione, deve essere certificato dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione.
Congedo parentale
Il congedo parentale previsto per i genitori naturali, spetta anche per i genitori adottivi o affidatari.
Le condizioni sono le stesse previste per le adozioni nazionali e cioè:
• il limite d’età per il diritto all’indennità del 30% è elevato a sei anni.
• il congedo parentale, nel caso di minore d’età compresa fra i sei e i dodici anni, può essere usufruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia.
• anche i genitori adottivi e affidatari hanno diritto ad usufruire fino ad un massimo di 11 mesi (7 per il padre e 6 per la madre).
Riposi, permessi e congedi
Entro il primo anno di vita del bambino, le disposizioni previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori adottivi e affidatari.
Anche per le adozioni internazionali vale quanto previsto dalla Corte Costituzionale per le adozioni nazionali.
Affidamento e inserimento di minori
L’INPS (Circolare 8/2003) ha distinto tra “affidamento” e “inserimento” dei minori, chiarendo che l’inserimento del minore in “comunità di tipo familiare” non è equiparabile all’affidamento vero e proprio al fine dell’ottenimento delle prestazioni economiche per maternità e paternità.
Qualche esempio pratico
Se all’atto dell’adozione o dell’affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione o affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto al congedo parentale può essere esercitato o dalla madre o dal padre o da entrambi fino all’età di 15 anni, data corrispondente all’ultimo giorno di congedo parentale comunque riconoscibile.
Tra i 6 e i 12 anni di età all’atto dell’adozione o dell’affidamento (e cioè alla data del relativo provvedimento), come detto, il diritto può essere esercitato e, cioè, l’astensione fruita, solo entro tre anni dall’ingresso in famiglia e la durata massima dell’astensione è di 6 mesi (7 mesi per il padre) se questa è individuale, oppure di 10 (o 11) mesi se è cumulata tra i due genitori, sempre che la fruizione dei periodi di astensione non vada oltre i 15 anni di età.
Ad esempio, supponendo che il bambino all’atto dell’adozione o affidamento abbia 11 anni e sei mesi, ma sia entrato in famiglia dopo un mese dall’adozione, il diritto al congedo parentale può essere esercitato fino al compimento di 14 anni e sette mesi perciò se l’astensione è richiesta al limite massimo previsto, di tre anni dall’ingresso, quando cioè il bambino ha 14 anni e sette mesi, la stessa può essere goduta fino al giorno del 15° compleanno e quindi per una durata massima, anche cumulata, di 5 mesi.
Sul piano generale, si chiarisce che, nel caso in cui l’astensione (sia quella obbligatoria che quella facoltativa) sia stata usufruita per intero in seguito ad un provvedimento di affidamento preadottivo, non potrà essere riconosciuta una nuova indennità per astensione (rispettivamente obbligatoria e facoltativa) in conseguenza del provvedimento di adozione che faccia seguito a quello di affidamento.
CASI PARTICOLARI PER ENTRAMBI I GENITORI
Contratto di formazione lavoro
Proroga del contratto per un periodo equivalente al periodo di congedo per maternità e facoltativa. Se la lavoratrice inizia il congedo di maternità entro i 60 giorni dalla fine del contratto stesso, cioè all’80% dell’ultimo stipendio.