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La legge di riforma del sistema pensionistico ha apportato un cambiamento sostanziale per quanto riguarda i nuovi criteri di calcolo delle pensioni, infatti:

• Per i nuovi assunti (dal 1° gennaio 1996 in poi) la pen-sione viene calcolata con il si-stema “contributivo”.

• Per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno un’anzianità pari o superiore ai 18 anni la pen-sione viene calcolata con il sistema “retributivo”

• Per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno una anzianità in-feriore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema “misto” (retributivo per le anzianità maturate fino al 1995, contributivo per le anzianità successive).

Vediamo insieme i requisiti dei vari casi.

SISTEMA RETRIBUTIVO

Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 5 anni.

Dal 1° gennaio 1993 il decreto legislativo 503/92 ha introdotto il calcolo della pensione in due quote; una quota relativa alle anzianità maturate fino al 31.12.1992 e una quota calcolata con le anzianità maturate al 01.01.1993.

Vediamo quindi in pratica come si calcolano le quote tenendo presente che convenzionalmente vengono presi a riferimento i 15 anni di anzianità contributiva quindi non 18 e il 31-12-1992 come data di riferimento e non il 31-12-1995.

LAVORATORI DIPENDENTI CON UN’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione.

LAVORATORI DIPENDENTI CON UN’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) preceden-ti la decorrenza della pensione.

L’ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile viene attuato con gradualità, in ragione del 50 per cento del nu-mero di settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e il 31.12.95 e del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

RIVALUTAZIONE

Per diminuire gli effetti negativi dell’inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per il calcolo della pensione.

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e l’anno precedente tale decorrenza, in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quelli dell’anno di decorrenza della pensione e quelli dell’anno precedente, in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT con l’incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili.

Si riportano nella seguente tabella i coefficienti di rivalutazione relativi alla quota “A” per l’anzianità maturata fino al 31.12.92, e alla quota “B” per l’anzianità maturata dall’1.1.93. I valori sono relativi all’anno 2002.

ANNO        COEF. DI RIVALUT.
              Quota “A”      Quota “B”

1991       1,3999           1,5227
1992       1,3371           1,4315
1993       1,2824           1,3612
1994       1,2299           1,2975
1995       1,1556           1,2201
1996       1,1052           1,1632
1997       1,0889           1,1325
1998       1,0697           1,1018
1999       1,0531           1,0742
2000       1,0268           1,0371
2001       1,0000           1,0000
2002       1,0000           1,0000

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il sistema contributivo prevede il calcolo della pensione, effettuato sull’insieme dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro durante l’intera vita assicurativa.
I contributi versati ogni anno vengono sommati insieme, al termine della vita lavorativa, per dare luogo alla base contributiva complessiva - che la legge chiama “montante individuale” - sulla quale si calcola la pensione.

I contributi vengono in ogni caso rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta.
Il montante viene moltiplicato per il “coefficiente di trasformazione” stabilito dalla legge in base all’età del lavoratore e in tal modo si ottiene la misura della pensione lorda annua.

Ecco i coefficienti di trasformazione:

ETÀ     COEF. DI TRASF.

57       4,720%
58       4,860%
59       5,006%
60       5,163%
61       5,334%
62       5,514%
63       5,706%
64       5,911%
65       6,136%

Per dare modo ai lavoratori di controllare la regolarità e l’esattezza dei contributi versati dall’azienda, l’INPS periodicamente invia agli interessati un estratto conto sul quale è riportato l’importo contributivo versato in loro favore.

LAVORATORI SENZA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31.12.95

La pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo.

LAVORATORI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI AL 31.12.95

In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31.12.95, in parte con il sistema contributivo per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996 (sistema “misto”). Costoro però, se vogliono, possono optare per il sistema contributivo semprechè abbiano un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 successivi al 1995.

LAVORATORI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI AL 31.12.95

La pensione viene calcolata interamente con il sistema retributivo. Coloro che hanno chiesto l’opzione entro il 1° ottobre 2001 possono ottenere la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, anche se si tratti di assicurati con almeno o più di 18 anni di contributi al 31.12.95. A partire dal 2 ottobre in poi la facoltà di opzione, per costoro, è stata soppressa.

LA PENSIONE CONTRIBUTIVA

Il mese di gennaio 2001 segna la prima tappa del sistema contributivo. Possono essere liquidate le pensioni con il nuovo sistema di calcolo.

CALCOLO DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA

Ai fini del calcolo della pensione occorre:

• individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipen-denti o il reddito dei lavorato-ri autonomi;

• calcolare l’ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota contributiva che è del 33% se si tratta di lavoratori dipendenti e del 20% se si tratta di lavoratori autonomi;

• determinare il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata dall’ISTAT.

L’importo della pensione è determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni; tale requisito non occorre se l’anzianità contributiva dell’interessato è pari a 40 anni effettivi.

 

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