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Polizze Fabi

 


La Fabi anche per l'anno 2019 propone ai propri iscritti la propria convenzione nazionale, con varie opzioni assicurative, per la polizza R.C. Cassieri ed R.C. Professionale.

Vi consigliamo, per garantire la continuità della copertura assicurativa, di provvedere al versamento del premio entro il 31/12/2018.


condizioni di Polizza R.C. Cassieri

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di cassieri, comprese le eventuali differenze derivanti da operazioni di carico/scarico BANCOMAT.
Pertanto, premesso che l'Assicurato è associato alla Contraente FABI e presta servizio in qualità di cassiere presso un Istituto di Credito e Risparmio, con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all’Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori - conseguenti a negligenza e/o errori involontari commessi nell’esercizio della Sua attività professionale di cassiere - riscontrate alla chiusura giornaliera del conto, purché confermati da prescritti controlli di Banca, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato medesimo il rimborso ai sensi del C.C.N.L. della propria categoria o di altri regolamenti interni simili.

LA COMPAGNIA SI RISERVA DI VERIFICARE ED ESERCITARE LE OPPORTUNE ATTIVITA' DI CONTROLLO PER SINISTRI DI PARTICOLARE ENTITA'.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Repubblica Italiana - Città del Vaticano - Repubblica di San Marino.

INIZIO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle successive ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato ha sottoscritto la presente "scheda personale di adesione" e
pagato il contributo assicurativo dovuto, unicamente a mezzo di Bonifico Bancario.

MODALITA’ DI DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

Per la definitiva liquidazione i documenti richiesti dovranno essere inviati al più presto tramite email o fax a:

“AON ITALIA”
Via Andrea Ponti 8/10
20143 Milano (MI)

Telefono: 02 87232383 - Fax: 02/45463249
E-mail:

Previo esame ed analisi della pratica, il pagamento degli indennizzi dovuti all’Assicurato verrà effettuato dalla Società Assicuratrice dietro la completa ed obbligatoria presentazione della seguente documentazione.

condizioni di Polizza R.C. Professionale

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di appartenenza, in relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti.
L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.

A titolo esemplificativo la garanzia comprende:

– Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.
– Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi.
– Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l’estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti.
– Danni cagionati a terzi dall’assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.
– La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall’assicurato nell’espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 60 mesi (5 anni) prima dell’adesione del dipendente assicurato. L’assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza purché l’evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

10% con un minimo di € 125,00 e con un massimo di € 2.500,00 per ogni sinistro e per ogni evento sinistrale di un eventuale sinistro in serie.

CLAUSOLA ASSICURATIVA

Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione, si intende compresa l’attività assicurativa svolta dal personale/dipendente degli “Istituti di Credito e altri” in conformità al nuovo Testo sulle Assicurazioni di cui D.Lgs 209/2005, regolamento n. 5 del 16.10.2006 e loro successive modifiche e/o integrazioni.
Tale estensione è efficace nei confronti del personale/dipendente che sia in regola con la formazione/aggiornamento professionale prevista da leggi regolamenti.

 
Ulteriori dettagli

  Modulo di adesione individuale alla copertura R.C. Ammanchi di Cassa e RC Professionale completo di condizioni contrattuali

 

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