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Polizze Fabi

 

Il nostro obiettivo è offrirvi sempre maggiori tutele per questo, per tutto il 2019, la Fabi regala ai propri iscritti una polizza di TUTELA LEGALE !

I rischi connessi all’attività lavorativa costituiscono un’evidenza concreta sia per chi svolge un lavoro di tipo commerciale o a contatto col pubblico che per chi è addetto al back- office.

La fabi, che da sempre tutela i propri iscritti offrendo, oltre alla tutela sindacale, anche quella legale per le vertenze nei confronti del datore di lavoro, con quest’iniziativa ha inteso estendere le tutele a favore dei propri iscritti a tutti i rischi che quotidianamente si corrono, di dover sostenere spese legali per difendersi da richieste del datore di lavoro o di clienti ed utenti.

In poche parole iscritto fabi = iscritto protetto a 360°

 

Scheda Prodotto ISCRITTI FABI - Penale completo/Extracontrattuale Passivo

 

Assicurati

Le garanzie operano a favore di tutti gli iscritti a FABI, in possesso di tessera di iscrizione al Contraente in qualità di dipendenti di Istituti Bancari Italiani, di Aziende che applicano il Contratto del Credito, delle Concessionarie della Riscossione.

Massimale

€ 5.000 per sinistro ed annuo.

Oggetto assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia

Spese garantite

Rientrano in garanzia le seguenti spese:

  • per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
  • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
  • di giustizia;
  • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
  • conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;
  • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
  • di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
  • per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
  • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;

 

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

  • le spese per l’assistenza di un interprete;
  • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
  • l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’ importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Ambito e garanzie

Le garanzie operano a favore di tutti gli iscritti a FABI, in possesso di tessera di iscrizione al Contraente in qualità di dipendenti di Istituti Bancari Italiani, di Aziende che applicano il Contratto del Credito, delle Concessionarie della Riscossione qualora:

  • siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedi- menti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

  • siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

  • debbano sostenere controversie relative a risarcimento di danni avanzate da clienti dell'Azienda che applica il Contratto del Credito, delle Banche di Credito Cooperativo o delle Concessionarie della Riscossione, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Per i dipendenti cassieri tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un’apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 cod.civ.

 

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