Gli assegni familiari non devono essere confusi con le detrazioni per familiari a carico, anzi sono da tenere ben distinti e rispondono a parametri e criteri completamente diversi.
Ricordati di effettuare la domanda a luglio di ogni anno per il periodo 1/7-30/6 dell’anno successivo e verifica l’ammontare dell’assegno consultando le tabelle sotto riportate.
Segnaliamo che l’INPS, con circolare n° 87 del 18/05/2017, ha reso noti i nuovi livelli di reddito per l’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per i lavoratori dipendenti, rivalutando i precedenti limiti di reddito sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat.
Ricordiamo a tutti gli interessati che dovranno provvedere, a partire dal 1° luglio prossimo, a presentare apposita richiesta al datore di lavoro, altrimenti l’erogazione dell’assegno non verrà effettuata o verrà sospesa per chi attualmente già ne usufruisca.
La richiesta può essere presentata indifferentemente da uno qualunque dei due genitori, che avrà diritto all’intero ammontare dell’assegno. L’importo spettante non costituisce reddito ad alcun effetto e pertanto non subisce ritenute di alcun genere.
Si considerano i redditi di tutto il nucleo familiare. I figli si contano se di età inferiore ai 18 anni. Solo se inabili entrano nel computo anche oltre i 18 anni di età.
Si ha infine diritto all’assegno se almeno il 70% del reddito del nucleo familiare è costituito da lavoro dipendente e/o pensione. Qualora invece oltre il 30% del reddito fosse costituito da altre tipologie (ad esempio: lavoro autonomo, percezione di canoni di locazione, ecc.), si perderebbe il diritto alla percezione dell’A.N.F..
Portiamo all’attenzione dei lavoratori il fatto che, nella pratica sindacale, ci capita di riscontrare un certo numero di casi di aventi diritto che non percepiscono l’assegno a causa della confusione con altre normative quali ad esempio quella sulle detrazioni fiscali per familiari a carico.
In particolare segnaliamo i limiti di reddito per le casistiche più frequenti:
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 1 figlio minore: si ha diritto all’ANF fino a redditi di somma inferiore a € 70.996,27;
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 2 figli minori: si ha diritto all’ANF fino a redditi di somma inferiore a € 77.785,21;
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 3 figli minori: si ha diritto all’ANF fino a redditi di somma inferiore a € 90.902,85.
Pertanto consigliamo di verificare la propria situazione segnalando che, in pratica, l’ANF spetta spesso (ma ovviamente ognuno dovrà controllare la propria situazione) anche per nuclei nei quali lavorano entrambi i genitori con redditi di fascia impiegatizia, fino anche a quadri direttivi di IV livello se con coniuge e figli a carico.
Qualora dalla verifica dovesse emergere la mancata percezione dell’assegno per il passato, rendiamo noto che si possono recuperare anche gli arretrati delle somme non percepite, con il limite di cinque anni oltre il quale limite le somme sono considerate prescritte.
In questo caso questi ultimi dovranno presentare la domanda per il periodo
- 1.7.2013-30.6.2014 (indicando i redditi dell’anno 2012)
- 1.7.2014-30.6.2015 (indicando i redditi dell’anno 2013)
- 1.7.2015-30.6.2016 (indicando i redditi dell’anno 2014)
- 1.7.2016-30.6.2017 (indicando i redditi dell’anno 2015)
- 1.7.2017-30.7.2018 (indicando i redditi dell’anno 2016)
La nostra struttura è a disposizione degli iscritti Fabi per la verifica del diritto e per l’assistenza nella compilazione della domanda.
Se ne vuoi sapere di più consulta le norme nelle tabelle sotto riportate.
DESCRIZIONE | DOWNLOAD |
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I moduli per la richiesta | Chi ne ha diritto - 2 |
Regole per la corresponsione | |
Domanda di assegno familiare | |
Domanda di riconoscimento ad includere determinati familiari | |
Modulo dichiarazione nucleo familiare numeroso con almeno 4 figli (ANF N.N) | |
Norme Assegni familiari dal 1.7.2017 fino al 30 giugno 2018 per i casi più ricorrenti | Circolare 87 del 18 Maggio 2017 |
Allegato 1 circolare 87 | |
Norme Assegni familiari dal 1.7.2016 fino al 30 giugno 2017 per i casi più ricorrenti | Circolare 92 del 27 Maggio 2016 |
Allegato 1 circolare 92 | |
Norme Assegni familiari dal 1.7.2015 fino al 30 giugno 2016 per i casi più ricorrenti | Circolare 129 del 27 Maggio 2015 |
Allegato 1 circolare 129 | |
Norme Assegni familiari dal 1.7.2014 fino al 30 giugno 2015 per i casi più ricorrenti | Circolare N°76 del 11 Giugno 2014 |
Allegato 1 circolare 76 | |
Norme Assegni familiari dal 1.7.2013 fino al 30 giugno 2014 per i casi più ricorrenti | Circolare N°84 del 23 Maggio 2013 |
Allegato 1 circolare 84 | |
Norme Assegni familiari dal 1.7.2012 fino al 30 giugno 2013 per i casi più ricorrenti | Circolare N°79 dell’8 Giugno 2012 |
Allegato 1 circolare 79 |