I tuoi diritti

 
Presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sono stati costituiti due nuovi Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale riguardanti, rispettivamente, il personale del credito e quello del credito cooperativo.

La legge 662/96, all’art. 2 comma 28, ha previsto, nell’ambito di processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità da parte della contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l’INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

L’obiettivo è quello di fronteggiare situazioni di crisi di aziende ed enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d’impresa sprovvisti di ammortizzatori sociali.

I due Fondi, che hanno gestione autonoma finanziaria e patrimoniale, sono gestiti da un Comitato amministratore. Con questa pubblicazione forniamo la composizione dei Comitati e le principali informazioni sul riconoscimento degli assegni.

COS’ È L’ASSEGNO STRAORDINARIO?

È la più recente tra le varie prestazioni previdenziali; è a carico dei due Fondi menzionati, si chiama assegno straordinario ed è identificabile nella sigla VOCRED (assegno liquidato a dipendenti di aziende del credito ordinario) o VOCOOP (assegno liquidato a dipendenti di aziende del credito cooperativo).

A CHI SPETTA?

Ai lavoratori dipendenti delle imprese del credito i quali siano stati “esodati” in quanto inseriti in un processo di ristrutturazione o in una situazione di crisi aziendale che determina una riduzione del personale.

PER QUANTO TEMPO?

L’erogazione è prevista per un massimo di 60 mesi nell’ambito di un periodo di dieci anni cheva dalla data di entrata in vigore del regolamento del Fondo (quindi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2010).

È RICONOSCIUTA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA?

La risposta è affermativa: il periodo durante il quale si percepisce l’assegno (con il massimo di 60 mesi) dà diritto all’accredito di contribuzione figurativa il cui onere è a carico del datore di lavoro.

CON QUALE DECORRENZA?

Dall’inizio del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

CHI È INTERESSATO?

È interessato chi, nell’arco massimo dei 60 mesi che vanno dalla cessazione del rapporto di lavoro alla cessazione dell’erogazione dell’assegno, perfeziona il diritto alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia.

Esempio: un soggetto che può far valere un minimo di 30 anni di contribuzione e 52 anni di età ha diritto all’assegno perché, trascorsi 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, avrà maturato il diritto alla pensione di anzianità.
Ugualmente un soggetto che può far valere un minimo di 15 anni di contribuzione e 55 anni di età (se donna) o 60 anni di età (se uomo) ha diritto all’assegno perché, trascorsi i 60 mesi, avrà maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

QUANDO CESSA?

Alla fine del mese precedente a quello previsto per la decorrenza della pensione di anzianità o di vecchiaia.

È REVERSIBILE?

L’assegno straordinario non è reversibile ai superstiti. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene comunque liquidata la pensione indiretta che tiene conto dei contributi versati e della contribuzione figurativa versata a favore del lavoratore fino all’ultima mensilità di pagamento dell’assegno.

CHI DEVE FARE LA DOMANDA?

Gli assegni straordinari sono erogati a richiesta del datore di lavoro.

È VALIDA LA CONTRIBUZIONE VERSATA ALL’ESTERO O IN ALTRE GESTIONI PRE-VIDENZIALI?

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi, per il diritto all’assegno straordinario sono utili anche i versamenti effettuati presso Paesi dell’Unione europea e presso i Paesi legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Australia, USA, Canada, Brasile, ecc.). Sono utili anche i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti).

A CHI COMPETE LA LIQUIDAZIONE?

La liquidazione dell’assegno straordinario è di competenza delle sedi INPS provinciali in relazione alla residenza del lavoratore. Per le aziende del credito per le quali esiste convenzione per l’accentramento della liquidazione delle prestazioni, la convenzione rimane valida anche per la liquidazione dell’assegno. Perciò, ad esempio, se il lavoratore risiede a Milano ma l’ufficio INPS convenzionato per la liquidazione accentrata è a Roma l’assegno viene liquidato dagli uffici di Roma.

PUÒ ESSERE PAGATO IN UNICA SOLUZIONE?

La risposta è affermativa. In tal caso, l’azienda calcola direttamente il valore attuale da corrispondere all’interessato e non dovrà effettuare alcuna segnalazione all’INPS.

ESISTE LA SCALA MOBILE?

L’assegno straordinario non ha diritto alla rivalutazione annuale per scala mobile. Non ha la trattenuta.

COME SI CALCOLA?

Premesso che l’assegno è liquidato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria e quindi con il sistema retributivo o con il sistema misto in riferimento ad un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, rispettivamente pari o superiore ovvero minore ai 18 anni, il calcolo viene effettuato aggiungendo ai periodi versati il numero di settimane mancanti per raggiungere il requisito contributivo previsto per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (quella tra le due che si può conseguire prima).

È AUTOMATICO IL PASSAGGIO DALL’ASSEGNO ALLA PENSIONE?

Allo scadere dell’assegno la liquidazione della pensione di anzianità o di vecchiaia non è automatica ma è necessario che il titolare presenti la relativa domanda. In questo modo ogni lavoratore può scegliere la decorrenza di pensione che reputa più favorevole.

È COMPATIBILE CON ALTRE PRESTAZIONI?

La titolarità dell’assegno straordinario non esclude che si possa essere titolari anche di altre pensioni. Non è possibile, però, erogare l’assegno sulla base di contribuzione già utilizzata per altri trattamenti pensionistici. L’importo dell’assegno influisce sulla valutazione del reddito del titolare.

COME VIENE PAGATO?

Come la generalità delle rendite, anche l’assegno straordinario viene pagato in rate mensili anticipate e per tredici mensilità. L’assegno è corrisposto fino al mese precedente a quello di decorrenza della pensione (in caso di anzianità il lavoratore è coperto dall’assegno fino alla “finestra d’uscita”). Il pagamento è localizzato necessariamente presso una Agenzia dell’Istituto di credito del quale il lavoratore era dipendente. È possibile cambiare l’Agenzia ma non l’Istituto di credito. Non è previsto il pagamento dell’assegno tramite gli uffici postali

È CUMULABILE CON REDDITI DA LAVORO?

A) L’assegno straordinario è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività svolte presso aziende concorrenti con il datore di lavoro. In tali casi è prevista la sospensione dell’assegno e del versamento dei contributi figurativi.

B) È possibile, invece, il cumulo, con alcune limitazioni, con i redditi derivanti da un’attività che non risulta in concorrenza.

1 - Se si tratta di lavoro dipendente il cumulo è possibile ma esiste un tetto: l’ultima retribuzione mensile percepita ragguagliata ad anno. Se l’importo dell’assegno aumentato della nuova retribuzione, supera il tetto, la parte eccedente è trattenuta e l’accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione.
2 - Se si tratta di lavoro autonomo (svolto non in concorrenza), il cumulo è possibile per un importo pari al trattamento minimo di pensione (nel 2001 è di L. 738.900) più il 50% della parte eccedente il trattamento. La restante parte viene sottratta all’interessato. L’accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione.

ONPI

Al titolare dell’assegno non spettano trattamenti di famiglia, interessi legali né rivalutazioni monetarie.