I tuoi diritti

 
Introdotto come ulteriore strumento di flessibilità del mercato del lavoro, chiamato anche “lavoro in affitto” (espressione brutale ma efficace), il lavoro interinale sta prendendo sempre più piede in Italia, regolamentato altresì dai contratti collettivi di settore. Anche nelle banche della nostra provincia stanno diventando numerosi quei lavoratori che, assunti con questo particolare rapporto, diventano - per tempi più o meno brevi - nostri colleghi a tutti gli effetti.

Ma cos'è il lavoro interinale?

è un particolare rapporto di lavoro in base al quale un’impresa di fornitura di un lavoro temporaneo, iscritta nell’apposito albo, assume e pone a disposizione di un’impresa utilizzatrice, uno o più lavoratori – che la legge denonima “prestatori di lavoro temporaneo” – per rispondere a esigenze di carattere temporaneo che si sono manifestate presso la stessa impresa utilizzatrice.

I contenuti

Il contratto fra impresa utilizzatrice e impresa fornitrice deve contenere:

 il numero dei lavoratori richiesti;
 le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
 il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
 assunzione da parte dell’impresa fornitrice dell’obbligazione del pagamento diretto del lavoratore del trattamento economico nonché del trattamento dei contributi previdenziali;
 assunzione dell’obbligo dell’impresa utilizzatrice di comunicare all’impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del apporto;
 assunzione dell’obbligo dell’impresa utilizzatrice di rimborsare all’impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;
 assunzione da parte dell’impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell’impresa fornitrice, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’impresa fornitrice;
 la data di inizio e il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
 gli estremi dell’autorizzazione rilasciata all’impresa fornitrice.

La lettera d'assunzione

La lettera di assunzione per i lavoratori deve contenere i seguenti elementi:

➦ i dati dell’impresa fornitrice e il numero di iscrizione all’albo;
➦ i motivi del ricorso al lavoro temporaneo;
➦ la dichiarazione di osservanza degli obblighi di cui alla legge 196/1997;
➦ i dati dell’impresa utilizzatrice, la sua classificazione e i dati del referente;
➦ la mansione e l’inquadramento;
➦ il periodo di prova se pattuito;
➦ il luogo di lavoro e di svolgimento dell’attività lavorativa;
➦ la data di inizio e quella di termine della prestazione;
➦ l’orario di lavoro;
➦ il trattamento economico spettante;
➦ il Ccnl usato dall’impresa utilizzatrice, il contratto integrativo territoriale o aziendale eventualmente applicato;
➦ il trattamento normativo che si rende applicabile;
➦ le misure di sicurezza adottate;
➦ la comunicazione per il trattamento dei dati personali del lavoratore.